D.P.R. 27 gennaio 2012 n. 43

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Il 5 maggio scorso è entrato in vigore il D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43, contenete il regolamento che dà attuazione in Italia alle disposizioni comunitarie relative alla limitazione della pericolosità di taluni gas ad effetto serra. Le disposizioni sono quelle contenute nel Regolamento comunitario n. 842/2006 che ha lo scopo di contenere, prevenire e ridurre le emissioni di taluni gas fluorurati ad effetto serra, nonché l’uso e l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che li contengono.nnIn particolare, il nuovo regolamento individua le autorità nazionali competenti, le procedure per la designazione degli organismi di certificazione e valutazione del personale e delle imprese, le procedure per la designazione degli organismi di attestazione delle persone, il rilascio dei certificati provvisori delle persone e delle imprese, l’acquisizione dei dati sulle emissioni, la costituzione dei registri e l’etichettatura delle apparecchiatura.nnAutorità nazionali competentinnIl Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è l’autorità nazionale competente il quale si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per svolgere alcuni compiti. Le Camere di commercio sono le autorità competenti al rilascio dei certificati provvisori previsti dal regolamento in commento e per la gestione del registro delle persone e delle imprese certificate.nnOrganismo di AccreditamentonnL’Organismo di accreditamento unico nazionale (ACCREDIA) è l’organismo che rilascia i certificati di accreditamento necessari per essere designati dal Ministero dell’Ambiente come organismo di certificazione.nnD.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43,D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43, D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43, D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43,nn

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