È importante che il soggetto organizzatore formalizzi le procedure e le misure da mettere in campo integrando il piano anti-contagio (Psa) aziendale o elaborando una specifica appendice.
Vanno precisati anche i meccanismi di controllo, con un richiamo alle sanzioni disciplinari, di cui all’art.2106 del codice civile e all’art. 7 della legge n. 300/1970, in caso di violazione degli obblighi.
Sars-Cov2
La grave pandemia provocata dalla Sars-Cov2, scoppiata nel nostro Paese verso la fine di febbraio 2020, nello stravolgere i ritmi di vita ha anche conferito una nuova dimensione ad alcuni strumenti di gestione delle risorse umane, inimmaginabile fino a poco tempo fa.
L’esempio più eclatante è, forse, quello del cosiddetto smart working concepito dalla legge n. 81/2017, per ben altre finalità ma, a ben vedere, anche la formazione a distanza (Fad) ha seguito la stessa sorte e, pur augurandoci il contrario, molto probabilmente anche nei prossimi mesi giocheranno il ruolo strategico di misure di prevenzione dal contagio del nuovo Coronavirus.
PER UNA FORMAZIONE SICURA VIENE INDICATA ANCHE LA MODALITÀ SINCRONA però, al momento almeno, manca ancora una chiara definizione normativa.
La formazione in videoconferenza è ammessa, infatti, esclusivamente con modalità sincrona, ma a esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da «(…) garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande ecc.)».
modalità sincrona
Si è molto discusso sul significato di “modalità sincrona”. Purtroppo, al momento manca una precisa definizione normativa.
Alcune piattaforme informatiche consentono il cosiddetto “tracciamento” dei partecipanti, ma molte altre no o solo parzialmente.
Anche questa è un’evidente zona d’ombra che andrebbe quanto prima risolta con un intervento legislativo e in mancanza una possibile soluzione tampone, che stanno già sperimentando alcuni ordini professionali per la formazione continua obbligatoria, potrebbe essere quella di fare autocertificare la partecipazione dagli stessi discenti.