Le categorie dei DPI

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I DPI sono classificati, secondo il D.Lgs. 475/92, in tre diverse categorie, è il tipo e la gravità del rischio chenndetermina la categoria di appartenenza:nnPrima categoriannDPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.nnNel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l’efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.nnRientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:nn• azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;nn• azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;nn• rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C;nn• ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;nn• urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;nn• azione lesiva dei raggi solari.nnSeconda categoriannDPI che non rientrano nelle altre due categorie (fanno ad esempio parte di questa categoria gli otoprotettori);nnTerza categoriannDPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di caratterennpermanente.nnNel progetto deve presupporsi porsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamentennla verificazione istantanea di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:nn• gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi,tossici o radiotossici;nn• gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;nn• i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioninnionizzanti;nn• i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;nn• i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a -50 °C;nn• i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;nn• i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.nnI DPI destinati alla protezione da agenti chimici possono essere allocati in tutte e tre le categorie previste.nnI DPI sono classificati anche in base alle parti del corpo che devono proteggere:nn• dispositivi di protezione della testa;nn• dispositivi di protezione degli occhi e del viso;nn• dispositivi di protezione delle vie respiratorie;nn• dispositivi di protezione delle mani e delle braccia;nn• dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe;nn• dispositivi di protezione della pelle;nn• dispositivi di protezione del tronco e dell’addome;nn• dispositivi di protezione dell’intero corpo;nn• indumenti di protezione.nn

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