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In applicazione delle numerose direttive europee in materia, la normativa di riferimento in Italia è il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il Titolo IX (sostanze pericolose),Capo I (protezione da agenti chimici pericolosi) e il Capo II (protezione da agenti cancerogeni e mutageni).nnTale D.Lgs. 81/2008 definisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza, derivanti dagli effetti degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o che siano il risultato di ogni attività lavorativa che comporti la loro presenza.nnIl decreto legislativo in questione, ha introdotto un’innovazione sostanziale alle modalità di tutela della salute dei lavoratori, sostituendo la presunzione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni, con la sua valutazione.nnLa trattazione degli agenti chimici all’interno del D.Lgs. 81/2008 è quindi inserita all’interno del Titolo IX (sostanze pericolose), seppure il legislatore abbia voluto differenziare i seguenti due gruppi:nn• Capo I (protezione da agenti chimici pericolosi);nn• Capo II (protezione da agenti cancerogeni e mutageni).nnInfatti gli agenti cancerogeni e mutageni sono anch’essi agenti chimici, ma la loro trattazione separata evidenzia una maggiore considerazione correlata ad una pericolosità intrinseca, effettivamente più elevata per glinnesposti, in linea con ciò che è contenuto nei criteri di classificazione dell’Unione Europea per quanto riguardannle sostanze cancerogene e mutagene, sufficiente a stabilirne una priorità d’intervento più rigoroso.nnAnche all’interno di questa linea guida gli agenti chimici pericolosi e gli agenti cancerogeni e mutageni hannonnavuto una trattazione necessariamente separata anche se presentano elementi di affinità metodologica.
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