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Nel settore dei rischi relativi alle sostanze chimiche, il “linguaggio†è così importante che sarà fornita una breve rassegna dei termini e delle definizioni più significative per la presente linea guida, previste dalla normativa vigente e dalla documentazione tecnica correlata.nnnnAgenti chimicinnTutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.nnnnAgenti chimici pericolosinn1) Agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e s.m.i., nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto Decreto.nnSono escluse le sostanze pericolose solo per l’ambiente;nn2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 e s.m., nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto Decreto.nnSono esclusi i preparati pericolosi solo per l’ambiente;nn3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.nnnnAttività che comporta la presenza di agenti chimicinnOgni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.nnnnValore limite di esposizione professionalennSe non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., negli allegati XXXVIII per gli agenti chimici e XLIII per i cancerogeni.nnnnValore limite biologiconnIl limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell’allegato XXXIX al D.Lgs. 81/08.
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