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La riunione periodica deve essere indetta, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008, nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti almeno una volta l’anno o in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle aziende o unità produttive con meno di 15 dipendenti può essere richiesta dal RLS per gli stessi motivi di cui sopra. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, la consultazione del RLS sui contenuti del PSC costituisce assolvimento dell’obbligo di riunione di cui all’art. 35, salvo motivata richiesta di quest’ultimo.nnAlla riunione partecipano: il datore di lavoro o un suo rappresentante, il RSPP, il medico competente, ove nominato, e il RLS. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: nn• il DVR,nn• l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria,nn• i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale,nn• i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.  nnNel corso della riunione possono essere individuati:  nn• codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali,nn• obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. La redazione di un verbale è necessaria ed è opportuno che sia firmato dai partecipanti; il verbale deve essere tenuto a disposizione dei partecipanti per la consultazione. 
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