Valutazione del rischio

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Il criterio più importante per valutare il rischio di inalazione di fibre di amianto è rappresentato dalla friabilità dei materiali:   nn• si definiscono friabili i materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere, mediante la semplice pressione delle dita; i materiali friabili possono liberare fibre spontaneamente per la scarsa coesione interna (soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento quali vibrazioni, correnti d’aria, infiltrazioni di acqua, agenti atmosferici);   nn• si definiscono compatti i materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici. Al fine di garantire il rispetto del valore limite di esposizione dei lavoratori (0,1 fibre per cm3 di aria) è necessario effettuare periodicamente le misure di concentrazione di fibre di amianto nell’ambiente di lavoro, a esclusione dei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità evidenziati dalla valutazione dei rischi ed elencati nel comma 2 dell’art. 249 del D.Lgs. 81/2008 di cui si riporta il testo.   “Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 251 comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:   nna) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; nnb) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; nnc) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; nnd) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.”. In attesa che la Commissione consultiva permanente provveda a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, si riportano qui di seguito gli attuali orientamenti:   nn• per esposizioni sporadiche si devono intendere quelle che comportano non più di 60 ore di lavoro, nell’arco dell’anno; è necessario che non siano effettuati più di 2 interventi al mese per non più di 4 ore ad intervento. Ne consegue che le aziende che operano continuativamente nell’ambito della bonifica non possono collocarsi tra quelle che hanno esposizioni sporadiche; nn• per esposizioni di debole intensità si devono intendere quelle con limitata dispersione di fibre nell’aria valutate in 10 fibre al litro ponderate nelle 8 ore. Durante le attività elencate nell’art. 249 sopra riportato, in caso di esposizioni sporadiche e di debole intensità, non è necessario: nneffettuare la notifica preliminare (art. 250), applicare le misure di prevenzione e protezione (art. 251), attivare la sorveglianza sanitaria (art. 259) e istituire il registro degli esposti (art.260). Questi obblighi sono necessari in tutti gli altri casi. E’ necessario considerare il rischio di esposizione a fibre di amianto nel DVR, in cui devono essere riportati i risultati delle misure effettuate, anche se fanno riferimento ad esposizioni sporadiche e di debole intensità. La valutazione dei rischi deve essere effettuata in collaborazione con il medico competente e con la consultazione preventiva del RLS/RLST; questi e i lavoratori stessi sono preventivamente consultati anche in caso di campionamenti della concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto. nnPer i lavori diversi da esposizioni sporadiche e di debole intensità e che riguardano quindi la manutenzione, la rimozione dell’amianto o dei materiali che lo contengono, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti e la bonifica delle aree interessate il datore di lavoro ha l’obbligo di:   nna) notificare i lavori all’organo di vigilanza; nnb) attivare la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori; nnc) tenere, a mezzo del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore esposto.   nnQualora i lavori siano di demolizione e rimozione dell’amianto è necessario redigere un piano di lavoro da inviare all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori; i lavori possono iniziare se entro tale periodo l’organo di vigilanza non rilascia prescrizione operativa e non richiede integrazione o modifiche al piano di lavoro. L’obbligo di preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. L’invio del piano di lavoro sostituisce l’obbligo di notifica preliminare prevista al punto a) dell’art. 250 del D.Lgs. 81/2008. I lavori di demolizione o rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese specializzate iscritte all’albo nazionale gestori ambientali (categorie 10: bonifica di siti e beni contenenti amianto). Gli addetti ai lavori di cui sopra devono frequentare i corsi di formazione professionale con rilascio di titoli di abilitazione (art. 10, comma 2, lettera h, Legge 257/1992 e art. 10, DPR 8 agosto 1994); tali corsi sono previsti dalle Regioni e Province autonome nei piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. Nella SGO è necessario associare al rischio l’I.A. che dipende dal livello di esposizione. La scala dei valori utilizzabili, secondo la metodologia redazionale proposta in questa pubblicazione, è compresa tra 0 e 5: qualora le attività non siano sporadiche e di debole intensità l’I.A. deve essere assegnato pari o superiore a 3, perché a partire da tale valore deve essere attivata la sorveglianza sanitaria. 

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