Amianto

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Le attività che possono comportare un’esposizione ad amianto quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti,nonché bonifica delle aree interessate, sono disciplinate dal Capo III “Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” del Titolo IX del D.Lgs. 81/2008. Per precauzione, se esiste il dubbio di presenza di amianto in una costruzione o in un materiale,anche risultante da attività di scavo, si applicano le disposizioni del sopra citato Capo III. Le tipologie di silicati fibrosi considerati dalla normativa per la tutela dei lavoratori da esposizione ad amianto sono:  nna) l’actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;nnb) la grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;nnc) l’antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;nnd) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;nne) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;nnf) la tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.   Nota: CAS = Chemical Abstract Service (Banca Dati)nnIl rischio conseguente all’inalazione di queste fibre è, oltre che fibrogeno, di tipo cancerogeno.nnAi fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre grandi categorie:  nn1) materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;nn2) rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;nn3) una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità(cemento-amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili.  nnI materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi. 

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